Turismo: Legge
29 marzo 2001, n. 135
"Riforma della legislazione
nazionale del turismo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001
Il decreto, al fine di assicurare
l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese
e delle professioni turistiche, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione
e di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore
e delle attività di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle
imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi;
d) gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture
ricettive in generale;
e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese
turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture
ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono
attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni,
anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione
europea;
g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle
professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei
ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti
nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite
senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza
non convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze
concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e
ripartizione dei relativi canoni, nonchè di durata delle concessioni, al fine
di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle
attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo
Stato;
m) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese
che operano nel settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio
delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula
altresì principi ed obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell'attività
economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale
per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati,
con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti
dall'articolo 5, nonchè dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture
integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione
dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali
interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati
a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica
attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti
del turista di cui all'articolo 4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e
allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo
dei fondi nazionali e comunitari.
6. Nel rispetto dei principi di completezza
ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione
dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali
e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti
dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare
gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di
tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma
4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni
a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina
regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità di cui
al medesimo comma 6.
8. Per le successive modifiche e
integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure
previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla
presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla meta'.
Art. 3.
(Conferenza nazionale del turismo)
1. È istituita la Conferenza nazionale
del turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due
anni la Conferenza, che è organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati
per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI)
e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali
e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative
degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore
del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli
aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre,
ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento
alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e
di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore.
Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari
competenti.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento
della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000,
si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Art. 4.
(Promozione dei diritti del turista)
1. La Carta dei diritti del turista,
redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno
quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore
turistico, nonchè le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di
servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto,
comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e
di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta
turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento
a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998,
n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto
aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su
gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle
agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle
norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative
competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema
turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale
e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione
e la riconoscibilità del sistema turistico.
2. Ad integrazione di quanto stabilito
alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9
novembre 1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:
"d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera,
o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo,
su cui verte il diritto oggetto del contratto";
b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il venditore non avente
la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato
inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel
territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa
a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o
assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione,
a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a
pena di nullita'.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva
escussione del venditore".
3. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo
2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono
le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie
tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi
turistici. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per
la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle
associazioni dei consumatori.
Art. 5.
(Sistemi turistici locali)
1. Si definiscono sistemi turistici
locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali
appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata
di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti
tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa
di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati,
singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme
di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che
concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonchè con i soggetti pubblici
e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni
di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e
politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono,
ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.
4. Fermi restando i limiti previsti
dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni,
nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente
legge, definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di
sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati,
in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalita':
a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese
turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione
dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località
ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza
ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a);
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per
gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la
standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo
di marchi di qualita', di certificazione ecologica e di qualita', e di club
di prodotto, nonchè alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici,
per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.
5. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito
delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli
incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici
locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la
gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
6. Possono essere destinate ulteriori
provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con
particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati
da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore
a tre mesi, il parametro dei residenti.
Art. 6.
(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)
1. Al fine di migliorare la qualità
dell'offerta turistica, è istituito, presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato
dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12
per gli interventi di cui all'articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono
ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma.
I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo sono determinati
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui
al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la citata
Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni
di categoria interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della
qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei
sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti
con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.
4. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando,
predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della stessa.
Capo II
IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 7.
(Imprese turistiche e attività professionali)
1. Sono imprese turistiche quelle
che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione,
l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti
balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione
facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta
turistica.
2. L'individuazione delle tipologie
di imprese turistiche di cui al comma 1 è predisposta ai sensi dell'articolo
2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle
imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini
e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti
dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle
imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni,
gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti
per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili
ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.
5. Sono professioni turistiche quelle
che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica,
nonchè servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio
dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide,
ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle
modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti
professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea
possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in
Italia, secondo il principio di reciprocita', previa iscrizione delle imprese
nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti,
nonchè previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del
turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni
già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo di
lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali,
sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente
per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere
aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione.
A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla
Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva
con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991,
n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente
gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze
ed i circuiti "tutto compreso".
10. Le associazioni senza scopo di
lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili
e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonchè le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive
modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.
Capo III
SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL RISPARMIO
TURISTICO
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. L'articolo 109 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture
ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonchè
i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere,
ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione
dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla
provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della
carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo
le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto
o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi
internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono
tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità
conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche
se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i
nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata
da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per
i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a
comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone
alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore
successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare
tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente
competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici
o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'interno".
Art. 9.
(Semplificazioni)
1. L'apertura e il trasferimento
di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata
dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio
dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio
ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate,
ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione
di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita
altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e
di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate,
nonchè ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture
a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in
materia di sicurezza e di igiene e sanita'.
2. L'autorizzazione di cui al comma
1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le
attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme,
prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria
e di pubblica sicurezza, nonchè di quelle sulla destinazione d'uso dei locali
e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio
ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione
è tenuto a darne comunicazione al sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al comma
1 è revocata dal sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata
necessita', non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio
della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici
mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro
di cui al comma 3 dell'articolo 7;
c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali
ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti
norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria,
nonchè a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare
sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia
provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico
ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato,
la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in
caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata
per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque
per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma
4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità
o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla
data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione
qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato
le relative procedure amministrative".
6. I procedimenti amministrativi
per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività
e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità
e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano
alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive,
se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma.
I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità
di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni
turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità
del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23,
24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento
attuativo.
Art. 10.
(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)
1. È istituito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il
prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo",
al quale affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private
quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita', erogati da soggetti
pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici
a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli
con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione
individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono
prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio
nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo
da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre
priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti
di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.
3. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema
di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non-profit,
dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie,
previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:
a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per
interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.
4. Al fine di consentire l'avvio
della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro
il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002,
si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Capo IV
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 11.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1. È abrogato il regio decreto-legge
24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo
1936, n. 526, e successive modificazioni.
2. Alle imprese ricettive non si
applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. È abrogato l'articolo 266 del
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli
152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni
di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. La sezione speciale del registro
degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge
17 maggio 1983, n. 217, è soppressa.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni
del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203:
a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore
del turismo;
c) l'articolo 10, comma 14;
d) l'articolo 11;
e) l'articolo 12.
6. La legge 17 maggio 1983, n. 217,
è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
2, comma 4, della presente legge.
7. Fino alla data di entrata in vigore
della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida
di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina
riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo
4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata
dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
8. A decorrere dalla stessa data
di cui al comma 7 cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione
del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni
demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che risultino incompatibili
con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui
all'articolo 2, comma 4, lettera l), della presente legge e con la disciplina
regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. Per il finanziamento del Fondo
di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno
2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002
e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
2. All'onere derivante dal comma
1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. A decorrere dall'anno 2004 lo
stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla
legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
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