Prenotazioni alberghiere e tipi
di contratti alberghieri
Per illustrare questo tema, riportiamo
a titolo esemplificativo, una “Convenzione alberghiera internazionale relativa
ai contratti fra albergatori ed agenti di viaggio”, convenzione stipulata tra
l’A.I.H. e la F.U.A.A.V. alcuni anni fa.
a) Ogni contratto alberghiero dev’essere
preceduto da richieste di prenotazioni alberghiere da parte dell’agente di viaggi ed indirizzata all’albergatore.
b) Ogni richiesta di prenotazioni
alberghiere non scritta dovrà essere confermata da un documento scritto (lettera,
telegramma, telex, elettronico, ecc.).
c) Ogni richiesta di prenotazioni alberghiere deve
precisare le prestazioni da fornire. Il costo di queste può essere menzionato
sul documento stesso. In questo caso il pagamento sarà garantito dall’agente
di viaggi soltanto fino a concorrenza dell’importo menzionato.
Accettazione delle richieste di
prenotazioni alberghiere da parte dell’albergatore
a) Il contratto alberghiero non diverrà definitivo che a seguito dell’accettazione delle prenotazioni alberghiere da parte
dell’albergatore, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 11 a).
b) Tale accettazione delle
prenotazioni alberghiere dovrà consistere in un documento scritto (lettera,
telegramma, telex, elettronico, ecc.) riferentesi specificatamente alla domanda
e menzionando il prezzo dei servizi ordinati.
c) La suddetta conferma delle prenotazioni
alberghiere deve avvenire immediatamente o, al più tardi, entro tre giorni
dal ricevimento della richiesta da parte dell’albergatore.
d) Laddove l’agente di viaggi
esiga una risposta telegrafica, egli dovrà utilizzare la formula di “risposta
pagata”.
Pagamenti anticipati delle prenotazioni
alberghiere
a) L’albergatore potrà subordinare
l’accettazione dell’ordine di prenotazioni alberghiere, al
versamento di una somma anticipata (caparra o deposito cauzionale).
Questa somma anticipata avrà sempre
il carattere di un deposito di garanzia, salvo il caso in cui l’albergatore
avrà precisato che si tratta di una caparra. Se l’albergatore ha richiesto un
pagamento anticipato, la conclusione del contratto alberghiero non diverrà definitiva
finché non sarà stato effettuato il versamento dell’importo o dimostrata la
prova del versamento.
b) L’albergatore dovrà accusare
ricevimento del versamento anticipato delle prenotazioni alberghiere al più tardi 24 ore dopo il ricevimento dello stesso.
c) L’ammontare del versamento
anticipato delle prenotazioni alberghiere è abitualmente il prezzo dei servizi
ordinati (camera, pasti, ecc.) per il soggiorno di una notte in bassa stagione
e di tre notti in alta stagione.
Documenti delle prenotazioni alberghiere
1) Principio dell’accettazione
del voucher: L’albergatore ha facoltà di chiedere sia il pre-pagamento, sia
un pagamento anticipato parziale. Quando egli non si avvale di tale facoltà,
egli si impegna ad accettare il voucher. L’agente di viaggi riconosce il voucher
come garanzia di pagamento che dev’essere onorato secondo le norme e nei termini
convenzionali.
2) Il voucher semplice. Le
prestazioni che vi devono figurare in maniera particolareggiata, in particolare
le date di arrivo e di partenza, non possono riguardare che i servizi normali
(camera e pasti).
3) Voucher “pieno credito”.
L’emissione di questo voucher, che può comportare un’estensione dei servizi
alberghieri normali, dev’essere subordinata ad un accordo specifico tra l’albergatore
e l’agente di viaggi.
Pagamento dovuto all’albergatore
I prezzi fissati dall’albergatore all’agente di viaggi per i servizi facenti oggetto del contratto alberghiero,
non saranno, in alcun caso, superiori a quelli della tariffa d’albergo applicati
ai clienti diretti, sia che la fattura venga pagata dall’agente di viaggi sia
che venga saldata direttamente dal viaggiatore. Allorché l’albergatore avrà
accordato dei prezzi speciali nelle fasi delle prenotazioni alberghiere, egli
non potrà esigere una retribuzione superiore alla tariffa accordata.
L’albergatore è tenuto a rispettare
i prezzi convenuti dal contratto. In caso di modifica dei prezzi, un termine
di aggiustamento di 30 giorni è previsto per l’applicazione dei nuovi prezzi.
Questa modifica di prezzo non si applicherà alle prenotazioni alberghiere già
confermate.
Le prestazioni che dovrà pagare l’agente di viaggi sono quelle che figurano sul documento di prenotazione indirizzato
all’albergatore.
a) Salvo il caso in cui sia stato
convenuto che la fattura sia pagata direttamente dal viaggiatore, è l’agente
di viaggi che ha concluso il contratto alberghiero ad essere il debitore della
fattura.
b) Il pagamento della fattura avverrà
nei termini convenuti o, in mancanza di una stipulazione contrattuale, entro
30 giorni dal ricevimento della fattura. Trascorso tale termine, le somme dovute
saranno maggiorate di un interesse di mora fissato a i per cento per ogni mese
di ritardo. In più l’ammontare iniziale del debito sarà maggiorato del 5 per
cento a titolo di spese di ricupero.
e) Per soggiorni di lunga durata,
l’albergatore potrà chiedere all’agente di viaggi, di pagare nel corso del soggiorno,
le parti dei servizi già forniti.
d) In caso di prenotazione dell’hotel fatta dall’agente di viaggi per servizi il cui pagamento verrà effettuato direttamente
dal cliente, l’albergatore è tenuto a garantire la commissione dell’agente.
Per tale motivo l’albergatore può rifiutarsi di accettare il pagamento a mezzo
di carta di credito.
Retribuzione dovuta all’agente di
viaggi
Principio della commissione — Ogni
contratto alberghiero che ricade sotto la presente convenzione, darà luogo al
pagamento da parte dell’albergatore all’agente di viaggi di una percentuale
sui prezzi dei servizi forniti (camera e pasti). L’albergatore pagherà tale
commissione soltanto agli agenti di viaggi ad esclusione di qualsiasi altra
parte in causa.
Il tasso di commissione dev’essere
fissato, di comune accordo, dalle parti contraenti. I firmatari della presente
convenzione riconoscono che esso ammonta abitualmente al 10 per cento del prezzo
delle prestazioni ad esclusione delle tasse e del diritto di servizio.
a) La commissione è dovuta per ogni
prolungamento di soggiorno accettato dall’albergatore o per le prenotazioni
alberghiere concluse sul posto dal cliente per un periodo successivo.
b) Ogni nuova occupazione di sistemazione
alberghiera, nel corso di un medesimo viaggio, sarà considerata come prolungamento
del soggiorno anche se vi è stata un’interruzione nell’occupazione, a condizione
che questa interruzione sia inferiore a 30 giorni.
e) Nessuna commissione potrà pertanto
essere riconosciuta su un soggiorno superiore ai 60 giorni, prolungamento compreso,
da parte del medesimo cliente.
L’albergatore dedurrà dall’importo
totale della fattura, l’importo della commissione dovuta all’agente di viaggi.
a) In caso di pagamento diretto della
fattura da parte del cliente, l’albergatore verserà la commissione dovuta all’agente
di viaggi entro i 30 giorni successivi al giorno della partenza del viaggiatore.
b) In caso di annullamento delle prenotazioni alberghiere nei termini sia contrattuali sia convenzionali, quando c’è stato un deposito
o un pre-pagamento, l’albergatore rimborserà tale somma entro 30 giorni dalla
data dell’annullamento.
e) Trascorso questo termine le somme
dovute saranno maggiorate di un interesse di mora.
Annullamenti delle prenotazioni
alberghiere
a) Principio dell’annullamento scritto:
Ogni annullamento delle prenotazioni
alberghiere dev’esser fatto con scritto (lettera raccomandata, telex con indicativo...)
debitamente datato.
b) Ogni annullamento verbale o telefonico
fatto dall’agente di viaggi dev’essere confermato da quest’ultimo per iscritto.
Affinché questo annullamento della prenotazione alberghiera prenda effetto dalla data della sua comunicazione verbale, la conferma scritta
deve specificatamente riferirsi a questa data. Ogni scritto proveniente dall’albergatore
e riferentesi all’annullamento verbale dispensa l’agente di viaggi da una riconferma
scritta.
e) Le condizioni ed i termini di
annullamento totale o parziale del contratto alberghiero come pure l’ammontare
di un’eventuale indennità dovuta in caso di annullamento tardivo fanno oggetto
di clausole speciali per ogni tipo di contratto.
Obblighi generali reciproci
Derivanti dalla convenzione:
L’agente di viaggi s’impegna a fornire
le informazioni necessarie complete e particolareggiate sulle prenotazioni
alberghiere richieste.
I servizi forniti dall’albergatore
ai viaggiatori, clienti di un agente di viaggi, in conformità al contratto alberghiero
(sia che si tratti di viaggiatori individuali o in gruppo) dovranno essere della
stessa qualità dei servizi forniti dall’albergatore nelle medesime condizioni
ai suoi clienti diretti.
L’albergatore terrà le camere registrate
come prenotazioni alberghiere, a disposizione dei viaggiatori a partire dalle
ore 14 del giorno d’arrivo sino alle ore 12 del giorno di partenza.
Per tutte le prenotazioni alberghiere
accettate e confermate in buona e debita forma, l’albergatore deve rispettare
gli impegni contrattuali. In caso contrario dovrà indennizzare l’agente di viaggi
per il danno realmente subito.
A titolo eccezionale, se questa possibilità
è prevista al momento dell’accettazione delle prenotazioni alberghiere ed a
condizione di informarne l’agente di viaggi 3 settimane prima, l’albergatore
può sistemare dei clienti nell’albergo più vicino, di categoria equivalente
o superiore, senza che l’agente di viaggi possa reclamare delle indennità unicamente
per questa sostituzione. La differenza di tariffa risultante sarà a carico dell’albergatore.
Il pagamento delle indennità previste
deve intervenire nei 30 giorni a partire dalla richiesta fatta dall’agente di
viaggi.
Nel caso in cui l’agente di viaggi
avesse depositato un importo a garanzia il cui carattere di caparra sarebbe
stato indicato nei modi previsti, l’albergatore dovrà rimborsare il doppio di
tale somma nel medesimo termine.
La mancanza di pagamento entro 30
giorni comporterà il pagamento di interessi passivi e di spese di ricupero.
Principio dell’esonero di responsabilità
in casi di forza maggiore
— Ogni qual volta una delle parti
contraenti del contratto alberghiero si troverà impossibilitata a mantenere
i suoi impegni per ragioni di forza maggiore, cioè a seguito di “fatti imprevisti,
imponderabili ed indipendenti dalla propria volontà”, questa sarà esonerata
dai suoi obblighi senza dover pagare l’indennità dovuta per le prenotazioni
alberghiere.
Allorché l’albergatore o l’agente
di viaggi si trovino nell’impossibilità di mantenere i propri impegni e le prenotazioni alberghiere,
ed in particolare in casi di forza maggiore, c’è l’obbligo di avvertire la controparte,
immediatamente con tutti i mezzi a propria disposizione, in modo da limitare
i danni.
Se esiste una divergenza d’opinioni
su un caso di forza maggiore addotto, le parti contraenti cercheranno una composizione
amichevole. In mancanza d’accordo potranno riferire il caso alla commissione
di arbitraggio prevista all’art. 59 della convenzione.
Obblighi derivanti dall’etica professionale
L’albergatore si asterrà dall’incitare
(con qualsiasi mezzo) il viaggiatore, cliente di un’agenzia di viaggi a diventare
un cliente diretto.
L’agente di viaggi, anche se si sarà
rivolto simultaneamente a diversi albergatori per ottenere delle offerte
di prenotazione alberghiera, si asterrà dal concludere più contratti alberghieri
per lo stesso soggiorno di un viaggiatore, avendo l’intenzione di annullare
successivamente, nei termini convenzionali, quelli non voluti.
Un contratto alberghiero non può,
in nessun caso, e sotto nessuna forma, essere condizionato dalla conclusione
di un contratto di pubblicità fra le parti contraenti.
L’albergatore deve comunicare all’agente
di viaggi informazioni esatte per quanto riguarda la categoria e la posizione
del proprio albergo e la qualità dei propri servizi.
L’agente di viaggi ha l’obbligo di
rispettare, nei confronti dei suoi clienti, le informazioni fornite dall’albergatore.
L’albergatore e l’agente di viaggi
si asterranno nei confronti dei clienti da ogni dichiarazione che possa mettere
in dubbio la qualità dei servizi forniti dall’altra parte contraente o di natura
tale da pregiudicarne la reputazione professionale.
Annullamenti delle prenotazioni alberghiere:
limiti di tempo
Salvo condizioni contrattuali diverse,
i termini minimi che devono rispettare gli agenti di viaggi per notificare gli
annullamenti delle prenotazioni alberghiere all’albergatore sono i seguenti:
a) Nei luoghi dove e quando, notoriarnente,
c’è una forte richiesta di camere: gli stessi termini accordati alla clientela
diretta, ma al più tardi la vigilia del giorno d’arrivo.
b) Negli alberghi prevalentemente
stagionali:
— 30 giorni prima della data d’arrivo,
in alta stagione;
— 14 giorni prima della data d’arrivo,
in bassa stagione.
Gli annullamenti delle prenotazioni
alberghiere fatti dopo i suddetti termini daranno luogo ad un indennizzo.
L’indennizzo dovuto può essere fissato
in modo forfettario per ogni viaggiatore le cui prenotazioni alberghiere sono
state annullate:
a) per il controvalore dei servizi
ordinati per un soggiorno di una notte, nel caso di soggiorno inferiore a tre
notti;
b) per il controvalore dei servizi
ordinati per un soggiorno di una notte, nel caso di soggiorno superiore a tre
notti in bassa stagione;
e) per il controvalore dei servizi
ordinati per un soggiorno di tre notti in caso di soggiorno superiore a tre
notti in alta stagione.
In caso di partenza anticipata o
di non-utilizzazione dei servizi ordinati, l’agente di viaggi deve indennizzare
l’albergatore per la perdita realmente subita, salvo il caso in cui la partenza
anticipata o la non-utilizzazione dei servizi siano dovute al fatto che l’albergatore
non ha fornito tali servizi. Se il versamento anticipato fatto dall’agente di
viaggi non copre la totalità della fattura, l’albergatore potrà incassare il
saldo direttamente dal cliente. Queste disposizioni si applicano se è uso agire
nello stesso modo nei confronti della clientela acquisita direttamente dall’albergo.
In caso di no-show, cioè di non presentazione
di clienti le cui prenotazioni alberghiere non sono state annullate, nemmeno
tardivamente, o di mancata indicazione di arrivo ad ora tarda, l’agente di viaggi
dovrà indennizzare l’albergatore per la perdita realmente subita.
L’albergatore informerà immediatamente
l’agente di viaggi del no-show.
L’indennità dev’essere pagata entro
30 giorni; trascorso questo termine, la somma verrà maggiorata dagli interessi
passivi e dalle spese di ricupero.
L’agente di viaggi non potrà fatturare
ai suoi clienti dei prezzi superiori a quelli che gli sono stati comunicati
dall’albergo e che danno luogo a commissione,
Tuttavia le spese di prenotazioni alberghiere potranno essere addebitate al cliente, separatamente dal conto dell’albergo.
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